“ASSOCIAZIONE VICENZA ARTE CONTEMPORANEA ETS”
Art. 1
Denominazione
Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) e delle relative disposizioni di attuazione è costituito l’Ente “Associazione Vicenza Arte Contemporanea”.
La denominazione sociale, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione “Enti del Terzo Settore” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l’acronimo “ETS” e diventerà “Associazione Vicenza Arte Contemporanea ETS”.
L’associazione “Associazione Vicenza Arte Contemporanea ETS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
L’Associazione è un’associazione non riconosciuta, non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale.
Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati (che nel prosieguo del presente Statuto saranno denominati “soci”) all’organizzazione e all’attività dell’Ente.
Art.2
Sede, durata, adesione
L’Associazione ha la sede legale nel Comune di Vicenza in Contrà Porti n. 24, può dotarsi di sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento dell’indirizzo della sede legale nel territorio del Comune di Vicenza, su delibera dell’Assemblea, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.
Art. 3
Finalità
L’Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità culturali, civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, nel campo delle attività culturali ed artistiche in particolare mediante organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS.
L’Associazione non potrà occuparsi di né esporre opere d’arte blasfeme od oscene, e tra le altre attività potrà concedere in comodato le opere per l’esposizione in luoghi a rilevante visibilità, al fine di diffondere la conoscenza e l’apprezzamento delle opere d’arte.
Art. 4
Attività di interesse generale, Attività diverse e Attività di raccolta fondi
Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell’intento di agire a favore della collettività l’Ente intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere f, i, k dell’art. 5, del d.lgs. n. 117/2017.
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:
- l’organizzazione di mostre, incontri culturali e conferenze d’arte, concorsi artistici, festival;
- esposizioni destinate al pubblico di opere d’arte, allo scopo di diffonderne la conoscenza e l’apprezzamento;
- attività culturali, educative e di formazione: allestimento di convegni, mostre, inchieste e proiezioni in materia di tematiche artistiche e culturali rivolte principalmente alle scuole a scopo di sensibilizzazione e promozione del patrimonio artistico;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse artistico e culturale;
- la promozione e la realizzazione di partnership pubbliche e private per progetti congiunti legati all’attività della Associazione.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art. 5
Soci
Sono e possono essere soci dell’Associazione, le persone, che abbiano liberamente e volontariamente espresso la volontà di aderire, accettando le regole del presente Statuto. Il numero dei soci è illimitato.
Art. 6
Requisiti e modalità di Adesione ed Ammissione
Per aderire all’Associazione ogni aspirante socio dovrà compilare e sottoscrivere un modulo predisposto dal Consiglio Direttivo recante le proprie complete generalità.
I requisiti di ammissione sono la conoscenza e l’approvazione, al momento della richiesta, delle norme contenute nel presente Statuto e del regolamento interno dello stesso; lo svolgimento all’interno dell’Associazione della propria opera volontariamente, personalmente, spontaneamente e gratuitamente; inoltre non è consentito svolgere attività imprenditoriali, professionali o comunque lavorative remunerate nel settore dell’arte. Il socio dovrà versare all’atto dell’ammissione una quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio è personale ed intrasmissibile.
I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell’Associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. I soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’Associazione; tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: hanno stessi diritti statutari, diritto di intervento in assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, di eleggere e di essere eletti democraticamente.
I soci hanno l’obbligo di conferimento delle quote annuali, di contribuire, attraverso la prestazione personale e gratuita di opera volontaria, al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare, nei modi e tempi concordati nel regolamento interno, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.
Art. 7
Recesso e cause di esclusione
Il socio può recedere in qualunque momento, senza diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi sociali o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali e ai principi di democrazia interna dell’Associazione e in tutti quei casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, all’Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo socio e tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: a) richiamo scritto; b) sospensione temporanea della tessera per un periodo non superiore ad un anno; c) esclusione dall’Associazione.
Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione. All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.
Art. 8
I volontari
I volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato con l’Associazione.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 9
Personale retribuito
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 c. 5 del D. Lgs. 117/2017, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
Art. 10
Patrimonio ed entrate dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite conseguite.
Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: quote associative e altri contributi versati dagli associati; contributi dei privati; beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, elargizioni, liberalità e contributi provenienti da chiunque; avanzi di gestione; contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati; contributi di organismi internazionali; donazioni, erogazioni, lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; beni mobili e immobili di proprietà; fondo di riserva; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste con la delibera di scioglimento nel rispetto dell’art.9 del Codice del Terzo Settore.
Art. 11
Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; e quando previsti il Revisore legale dei conti e l’Organo di Controllo.
Art.12
Assemblea dei Soci
È il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico associativo e programmatico. È convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Il Presidente può consentire la partecipazione anche con modalità telematiche.
Le convocazioni devono essere rintracciabili, con libertà di mezzi, devono riportare l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno otto giorni dalla data di svolgimento.
In via ordinaria si riunisce una volta l’anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità̀ della seduta non sia raggiunto, l’assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea.
Quale Assemblea ordinaria:
- approva nei termini di legge il bilancio di esercizio dell’esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il Revisore legale dei conti;
- nomina e revoca, quando previsto, il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.
Quale Assemblea straordinaria:
- delibera le modifiche statutarie;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
L’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
I soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta ai sensi dell’art. 24 c. 3 del D.lgs. 117/2017.
Il Presidente può consentire la partecipazione dei soci in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza.
Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere anche all’ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova, per appello nominale oppure su decisione del Presidente anche con modalità telematica di voto su piattaforme online (whatsapp ecc).
Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.
Art. 13
Consiglio Direttivo
È l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea. È composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette membri, compreso il Presidente, eletti tra i soci. I suoi componenti durano in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’Assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del totale degli eletti. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- Gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- Organizzazione delle mostre e di tutti gli altri eventi, con decisione circa i temi, gli artisti e le opere da esporre;
- Mantenimento di rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- Assegnazione degli incarichi di lavoro;
- Attuazione dei programmi e dei progetti deliberati dall’Assemblea;
- Svolgimento di attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e dà mandato al Presidente per il compimento di atti, compresa l’eventuale concessione in comodato delle opere;
- Approvazione di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- Collaborazione con il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
- Elaborazione dei regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- Elezione al proprio interno del Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
- Deliberazione circa l’ammissione dei soci, nonché la sospensione e l’esclusione degli stessi;
- Individuazione delle attività diverse di cui all’art.6 del Codice del Terzo Settore;
- Elaborazione del Codice etico.
Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. Si riunisce, anche con modalità telematiche, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, anche ogniqualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata, la maggioranza dei soci, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente stesso provvederà alla convocazione entro 5 giorni dalla richiesta.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
I componenti del Consiglio Direttivo, assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell’organo di amministrazione o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l’organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l’Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti dell’organo di amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell’organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea degli associati per nuove elezioni.
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Art. 14
Il Presidente
È eletto dall’Assemblea Sociale tra i soci dell’Associazione. Dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’Assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
Predispone per il Consiglio direttivo il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relative relazioni. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.
Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
Al Presidente e al Vicepresidente viene data la facoltà, ove questi lo ritengano opportuno anche in via disgiunta tra loto, di ricorrere ad aperture di conti correnti e di crediti in nome e per conto dell’Associazione, nonché a contrarre prestiti e mutui, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
Art. 15
Il Vicepresidente
Il Vicepresidente può sostituirsi al Presidente quando lo ritenga opportuno ed è individuato tra i membri del Consiglio direttivo.
Art. 16
Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il segretario cura la tenuta del libro verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’Associazione (Libro soci).
Art. 17
Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione tenendo idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnato da idonea relazione contabile.
Il Tesoriere, il Presidente ed il Vice-presidente, sono legittimati in via disgiunta ad aprire e chiudere conti correnti ed effettuare le operazioni bancarie.
Art. 18
Esercizio Sociale – Bilancio
L’Associazione, in ottemperanza ai principi dell’art. 13 del D.lgs. 117 del 2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal l gennaio fino al 31 dicembre.
L’Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo. Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, ove previsto, o comunque con le altre modalità eventualmente stabilite dalla legge.
Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali così come previsto dal D.Lgs 117/2017.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. Per ogni esercizio sociale il Bilancio deve essere approvato dall’Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Art. 19
Convenzioni
L’Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali.
Art. 20
Regolamento interno
L’Associazione può dotarsi di un regolamento interno che, in attuazione dello Statuto, regoli le modalità operative di svolgimento dell’attività. Lo stesso viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei soci.
Art. 21
Il Revisore legale dei conti
L’Assemblea, se ricorrono le condizioni previste all’art. 31 del D. Lgs 117/2017, nomina un Revisore legale dei conti. In ogni caso, l’Assemblea può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Art. 22
Organo di controllo
È obbligatorio dotarsi dell’Organo di controllo qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all’art. 30 del CTS. L’Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. L’Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea.
Resta in carica per tre anni e non decade in caso di dimissioni del Presidente.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo.
Art. 23
Estinzione o scioglimento dell’Associazione
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto..
Art. 24
Privacy e GDPR
I documenti, ogni dato trattato dall’Associazione, deve essere conservato in modo sicuro ed avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101 del 2018.
L’Associazione è titolare del trattamento dei dati.
Art.25
I Libri sociali
L’Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, del Revisore legale dei conti, dell’Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione.
I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. I Libri sociali potranno essere tenuti in modalità cartacea o elettronica.
Art. 26
Disposizioni finali
- Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
